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Il Sole 24 Ore

28/09/2024

Il Sole 24 Ore

Nei fondi pensione è l’iscritto a scegliere a chi andrà il montante

Quali sono le sorti del capitale previdenziale in caso di decesso di un iscritto al fondo pensione? A questa domanda risponde attualmente la disciplina dettata dall’articolo 14 comma 3 del dlgs 252/2005 in base al quale in caso di decesso in fase di accumulo (cioè prima della richiesta di una prestazione) la posizione di previdenza complementare viene riscattata dai soggetti designati dall’aderente oppure, in mancanza di designazione, dai suoi eredi.

«Pertanto l’iscritto a una forma previdenziale (fondo pensione aperto o chiuso e Pip) è libero di scegliere una persona fisica come beneficiaria, a prescindere dal legame di parentela, o una persona giuridica (per esempio un’associazione di beneficenza) a cui destinare in caso di morte il capitale accumulato presso un fondo pensione – sottolinea Lorenzo Cicero, responsabile consulenza legale Mefop –. Solo in assenza di una designazione esplicita, il riscatto spetta gli eredi individuati secondo le norme del codice civile e cioè eredi legittimi o testamentari, in parti uguali. Questi dettagli sui soggetti legittimati al riscatto sono stati forniti dall’Autorità di vigilanza Covip negli orientamenti del 15 luglio 2008».

La commissione di vigilanza ha sottolineato come tale diritto al riscatto sia acquisito “iure proprio” e non “iure successionis”. «Da tale principio discendono importanti conseguenze pratiche – spiega Cicero –: il capitale riscattato dagli eredi non entra nell’asse ereditario e non sconta l’imposta di successione (come chiarito dall’Agenzia delle entrate con circolare 70 del 2007), la posizione è suddivisa in parti uguali tra gli aventi titolo prescindendo dalla cosiddetta quota di legittima e il capitale è riscattato dal chiamato all’eredità anche in caso di rinuncia all’eredità (va citata su questo punto anche l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19.571 del 2019 di segno contrario).

Fisco tra il 15% e il 9%

La tassazione applicata al riscatto per premorienza sarà tra il 15% e il 9%, in base agli anni di partecipazione al fondo, relativamente al montante maturato post 1° gennaio 2007, mentre sull’eventuale montante ante 2007 sarà applicata la tassazione separata, secondo le vecchie regole (al pari di quella applicata al Tfr lasciato in azienda). «Va ricordato che nel caso della pensione obbligatoria pubblica non è prevista la libera individuazione dei beneficiari superstiti dato che la pensione indiretta o reversibile è corrisposta necessariamente a familiari del de cuius in presenza peraltro di determinati requisiti contributivi, mentre nelle forme pensionistiche complementari l’aderente è libero di designare chiunque come legittimo destinatario della posizione di previdenza complementare accumulata valorizzandosi in tal modo il dato della volontarietà nella gestione dei propri risparmi post mortem. Questa disciplina riguarda quasi tutti i fondi pensione».

Fanno eccezione a questa regola della libera designazione di soggetti legittimati al riscatto per premorienza unicamente i fondi pensione destinati a dipendenti del pubblico impiego (per esempio Espero, Perseo e Sirio) per i quali si applica la previgente normativa dettata dal dlgs 124/1993 in base alla quale riscattano in primis coniuge, figli o genitori se vivente a carico (il parente prossimo esclude i successivi) e solo in mancanza di tali soggetti riscattano eventuali ulteriori soggetti designati.

Regole della rendita

Se invece il decesso dell’iscritto interviene successivamente alla richiesta di una prestazione di previdenza complementare in forma di rendita, le conseguenze saranno differenti a seconda della tipologia di prestazione attivata. «Se si tratta di rendita reversibile, la stessa sarà corrisposta al soggetto reversionario indicato all’atto della scelta della rendita finchè questi è in vita – spiega Cicero –. In caso di rendita controassicurata, la parte di capitale corrispondente al montante residuo non ancora erogato in forma di rendita all’aderente deceduto sarà corrisposta ai beneficiari designati». Analogamente si procederà in caso di rendita certa per un certo numero di anni, se il decesso avviene entro il periodo di certezza. La tassazione della rendita di previdenza complementare prevede l’applicazione dell’aliquota del 15/9% in base agli anni di partecipazione.

Ricordiamo che la pensione pubblica invece è sempre soggetta alla tassazione marginale Irpef.

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