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Il Sole 24 Ore
19/07/2025Il Sole 24 Ore
Azioni Mps Contratto nullo senza la firma degli investitori
Banca condannata a restituire 184mila € per acquisto e vendita di titoli propri

Non se ne può fare a meno. Negli investimenti proposti ai propri clienti la banca deve far sottoscrivere il contratto quadro, nonché dimostrare la presenza degli ordini di investimento effettuati dai risparmiatori. In assenza, il contratto sottoscritto è nullo e la banca deve restituire quanto investito dai suoi clienti. Vediamo il perché.
La vicenda
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 2513/2021 pubblicata l’11 giugno 2025, ha accertato la nullità del contratto per la prestazione dei servizi di investimento (il cosiddetto contratto quadro) sottoscritto da due risparmiatori toscani con banca Mps (Monte dei Paschi di Siena, che interpellata da «Plus24» ha ritenuto di non commentare), condannando l’istituto di credito toscano alla restituzione di 184.203 euro, oltre agli interessi legali.
I due coniugi, investitori non professionali (quindi meritevoli di maggiori tutele), avevano effettuato tra il 2012 e il 2016 alcuni acquisti di azioni, vendita ed esercizio di diritti di opzione targate Mps (inclusa la partecipazione all’aumento di capitale della banca senese del 2014) che avevano condotto alla perdita quasi integrale dei loro risparmi.
Il ricorso degli investitori
La contestazione principale avanzata dai due coniugi ha riguardato l’assenza di un contratto valido in forma scritta, come richiesto dall’articolo 23 del Testo unico della finanza (Tuf). A fronte della richiesta documentale, l’istituto di credito ha depositato una documentazione incompleta: sei pagine sottoscritte e un documento informatico privo di firma, divergenti per contenuto e struttura. Il contratto risultava quindi mancante dei requisiti formali minimi richiesti per legge.
La decisione dei giudici
Il Tribunale di Pistoia ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 898/2018) che qualifica quella prevista dal Tuf come «nullità di protezione» unicamente azionabile dal risparmiatore. Le operazioni di investimento, in quanto eseguite in assenza di un valido contratto quadro, sono state dichiarate quindi nulle.
È stata inoltre accolta la contestazione sulla mancanza di ordini di investimento da parte dei clienti: la banca senese non ha fornito adeguata prova documentale, né tracce verificabili delle operazioni online.
Non solo. Secondo quanto accertato anche tramite Consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) avviata dalla Procura, gli investimenti non hanno generato plusvalenze o redditività in grado di controbilanciare le perdite. Il tentativo difensivo della banca toscana di invocare la buona fede degli investitori, accusati di aver selezionato strumentalmente soltanto le operazioni sfavorevoli, è stato quindi rigettato.
La litigation funding
La ricostruzione tecnico-finanziaria della causa è stata condotta seguendo lo schema anglosassone del litigation funding (cioè, finanziamento della lite o delle controversie da parte di un soggetto terzo). «Si tratta - commenta Marco Fabio Delzio, Ceo di Martingale Risk che ha organizzato e finanziato l’intero procedimento - di una sentenza importante nella difesa del risparmio tradito. Il caso di Pistoia non soltanto rafforza l’orientamento secondo cui l’assenza di un contratto quadro valido comporta l’invalidità delle operazioni di investimento, ma sottolinea come l’accesso alla giustizia civile in ambito finanziario si stia evolvendo, anche in Italia e coerentemente con i Paesi più evoluti, grazie a modelli di intervento che mirano a facilitare l’accesso alla giustizia attraverso il finanziamento delle cause. Il nostro intervento - chiosa Delzio - mira proprio a rendere economicamente sostenibili le azioni dei risparmiatori, assumendoci tutti i costi e rischi della causa».
m.frisone@ilsole24ore.com
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