NORME E TRIBUTI
Il Sole 24 Ore
09/08/2025Il Sole 24 Ore
Lending crowdfunding, fuori rotta i limiti alla ritenuta del 26%
La prospettata riforma dei redditi finanziari prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 111/2023 (delega fiscale) può essere l’occasione per una rivisitazione del regime fiscale del «lending crowdfunding» che allo stato attuale presenta inspiegabili iniquità, discriminando il trattamento fiscale degli interessi percepiti dagli investitori persone fisiche in relazione allo status del gestore della piattaforma.
Il «lending crowdfunding» è un importante canale di finanziamento alternativo, attraverso il quale i promotori di determinati progetti, per il tramite di piattaforme online, possono raccogliere prestiti da numerosi soggetti, anche piccoli risparmiatori. Il «lending crowdfunding» si pone quale alternativa all’«equity crowdfunding» che consente ai promotori dei progetti di raccogliere capitale di rischio.
Con l’obiettivo di dare slancio al settore del «lending crowdfunding», l’articolo 1, comma 44 della legge 205/2017 ha introdotto un regime fiscale agevolato per gli investitori privati in deroga alla tassazione progressiva Irpef ordinariamente prevista per gli interessi e altri proventi derivanti da mutui di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a) del Tuir (si veda la risoluzione 56/2020).
Nello specifico, l’articolo 1, comma 44, della legge 205/2017 ha previsto l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26%, in base all’articolo 26, comma 1, del Dpr 600/1973, da parte dei «gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi» (piattaforme di peer to peer lending) – specifica tipologia di redditi di capitale introdotta dall’articolo 1, comma 43 della legge 205/2017 – a condizione che i gestori delle piattaforme siano iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Tub ovvero siano istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del Tub, autorizzati dalla Banca d’Italia.
Sulla base del disposto normativo, il regime agevolativo sarebbe pertanto da escludere qualora la piattaforma di crowdfunding non sia un intermediario finanziario o un istituto di pagamento, ma operi con istituti di pagamento terzi (risposta 196/2024, risposta 85/2024, risposta 687/2021, risposta 169/2020, risposta 168/2020 e risoluzione 56/2020), situazione che invero si verifica nella quasi totalità dei casi. La motivazione di tale limitazione agevolativa non si comprende in quanto le fattispecie in cui i servizi di pagamento sono svolti dal gestore in modo autonomo ovvero avvalendosi di istituti di pagamento terzi sono de facto equivalenti: sussiste un ingiustificato diverso trattamento fiscale.
L’incoerenza dell’attuale disposizione normativa risulta poi evidente considerando il regolamento crowdfunding 2020/1503/Ue (si vedano punto 29 del preambolo, articolo 10, commi 4 e 5, e articolo 12), recepito in ambito nazionale dal Dlgs 30/2023. Nel regolamento crowdfunding viene infatti previsto che: a) i servizi di pagamento sono indispensabili per poter effettuare i servizi di crowdfunding ma non è necessario che tali servizi siano svolti dal fornitore di crowdfunding; b) qualora i servizi di pagamento siano svolti dal fornitore di servizi di crowdfunding, tali servizi possono essere svolti dallo stesso fornitore in autonomia ovvero avvalendosi di soggetti terzi abilitati; c) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding non intenda svolgere anche i servizi di pagamento (in autonomia ovvero avvalendosi di soggetti terzi abilitati), lo stesso fornitore «istituisce e mantiene dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di progetti di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento». Pertanto, secondo il regolamento crowdfunding, nel caso in cui il gestore della piattaforma intenda prestare anche i servizi di pagamento e, a tal fine, abbia ottenuto apposita autorizzazione, non è affatto necessario che tali servizi siano svolti dal gestore in modo autonomo: il gestore può avvalersi di istituti di pagamento terzi.
La limitazione del regime agevolativo alle sole piattaforme di peer to peer lending iscritte all’albo degli intermediari finanziari ovvero qualora siano istituti di pagamento non trova pertanto una valida giustificazione e penalizza gli investitori persone fisiche che operano con piattaforme “tradizionali”. Ciò risulta palesemente in contrasto con gli obiettivi di incentivazione del settore. La quasi totalità delle piattaforme di «lending crowdfunding» non sono infatti intermediari finanziari o istituti di pagamento, ma operano con istituti di pagamento terzi. L’agevolazione introdotta finisce quindi per non essere quasi mai applicabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Alessandro Saini